Manuale di istruzione (Parte III)
LEGGI E DECRETI
LEGGE COSTITUZIONALE 9 febbraio 1963, n 2.
Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascun Assemblea, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge costituzionale:
Art. 1.
L'articolo 56 della Costituzione è sostituto dal seguente: << La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto>>.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 2.
L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: <
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiori a sette. La Valle d'Aosta ha un solo senatore. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzioni alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti>>.
Art. 3.
L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente << La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra>>.
DISPOSIZIONE TRANSITORIE E FINALI
Art. 4.
Fino all'entrata in vigore dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, dai trecentoquindici seggi di senatore da assegnare alle Regioni, saranno previamente detratti i tre seggi di senatore previsti dell'articolo 1 della legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1.
Art. 5.
La presente legge costituzionale entra in vigore con la prima convocazione dei comizi elettorali successiva alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 9 febbraio 1963.
SEGNI
FANFANI - BOSCO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: Bosco
LEGGE COSTITUZIONALE 27 dicembre 1963, n 3.
Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istutizione della Regione <>.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge costituzionale:
Art. 1.
L'articolo 131 della Costituzione della Repubblica Italiana è cosi modificato:
<< Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte; Marche;
Valle d'Aosta; Lazio;
Lombardia; Abruzzi;
Trentino-Alto Adige; Molise;
Veneto; Campania;
Friuli-Venezia Giulia; Puglia;
Liguria; Basilicata;
Emilia-Romagna; Calabria;
Toscana; Sicilia;
Umbria; Sardegna >>.
Art. 2.
L'art. 57 della Costituzione della Repubblica Italiana è così modificato: << Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effetua in proporzioni alla popolazione delle Regioni quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti >>.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 dicembre 1963.
SEGNI
Visto, Il Guardasigilli: REALE MORO ---TAVIANI
ORGANIZZAZIONE SERVIZI ANTINCENDI (Legge 13-5-1961, N. 469)
STATO GIURIDICO SOTTUFFICIALI E VIGILI
REGOLAMENTO E DISCIPLINA
ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO
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PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
( Capo dello Stato e rappresentante dell'unità nazionale)
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POTERE LEGISLATIVO:
Esercita funzione legislativa, emanando le leggi attraverso il Parlamento (Camera dei Deputati e del Senato).
POTERE GIUDIZIARIO:
Esercita funzione giurisdizionale, assicurando l'Osservanza delle leggi (Giustizia Civile - Penale - Amministrativa).
POTERE AMMINISTRATIVO:
Esercita funzione amministrativa. Questo potere applica e fa applicare leggi e assicura la realizzazione dei fini di interesse pubblico.
I CORPI VV. F. NELL'ORDINAMENTO DELLO
STATO IN BASE ALLA VECCHIA LEGGE ISTITUTIVA DEL 27-12-1941 N. 1570
POTERE AMMINISTRATIVO
AMMINISTRAZIONE DIRETTA: E' l'attività amministrativa che lo Stato svolge direttamente attraverso i propri organi per il conseguimento dei fini pubblici.
Gli organi si distinguono in CENTRALI con competenza su tutto il territorio nazionale 1) Governo; l'insieme dei più alti organi del potere esecutivo posti a fianco del Capo dello Stato per esercitare le più elevate funzioni di governo. 2) Presidente del Consiglio Stà a capo del Governo; concorre alla pari nella formazione dell'indirizzo politico del governo, pur avendo preminenza rispetto agli altri Ministri che sono da lui proposti al Presidente della Repubblica. 3) Ministri ; componenti il Consiglio dei Ministri: ognuno di essi è preposto ad un ramo dell'Amministrazioni Statale (Ministro della Difesa - Giustizia - Interno ecc.).
PERIFERICI Con competenza ristretta su un determinato territorio nazionale. (Prefettura; Questura;Intendenza di Finanza; Provveditorato agli Studi; Uffici Provinciali del Genio Civile).
AMMINISTRAZIONE INDIRETTA: E' l'attività amministrativa mediante la quale il perseguimento di fini pubblici viene attuato da altri Enti distinti dagli organi dello Stato.
Questi Enti diconsi ausiliari . Si distinguono in: Nazionali ( La loro azione si estende su tutto il territorio Nazionale: Opera Nazionale Maternità Infanzia. Opera Nazionale Combattenti ecc.. Locali (La cui azione si estende su tutto il territorio a limitate parti del territorio Stato. (Regione, Provincia; Comune Corpi VV. FF. ).
In base alla legge 13 maggio 1961 n. 469 i Corpi diventano organi periferici dell'Amministrazione Diretta.
ORGANIZZAZIONE ANTINCENDI SECONDO LA LEGGE
13-5-1961 N.469
Per la legge istituitiva del 27-12-1941, n. 1570 I Corpi provinciali VV.F. erano persone giuridiche, cioè enti che si autoamministravano ed avevano quindi capacità di acquistare, contrattare, ricevere per donazioni e compiere tutti gli atti consentiti alle persone giuridiche. I Corpi si autoamministravano mediante un organo collegiale che era il Consiglio di Amministrazione il quale manifestava la volontà dei Corpi stessi. L'insieme dei Corpi provinciali costituiva il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che era posto alle dipendenze del Ministero dell' Interno il quale, attraverso la Direzione Generale dei Servizi Antincendi, provvedeva a dare disposizioni generali.
L'ORGANIZZAZIONE ANTINCENDI
SECONDO LA NUOVA LEGGE
La legge 469 del 13-5-1961 sul riordinamento di servizi antincendi e del Corpo Nazionale ha preso le mosse dalle seguenti considerazioni:
a) necessità di conservare, potenziare e completare l'aspetto nazionale dell'attuale ordinamento, atteso che i servizi antincendi e i soccorsi tecnici in genere rispondono a compiti di sicurezza interna del Paese e non possono essere quindi che servizi statali;
b) assunzione ormai da parte dello Stato di quasi tutto l' onere dei servizi antincendi. Infatti al contributo statale per i servizi antincendi nei porti corrisposto al Cassa Sovvenzioni Antincendi a norma della legge 13-5-1940, n. 690, si è aggiunto il trasferimento allo Stato delle quote di gestione dei servizi antincendi già facenti carico ai Comuni (legge 16-9-1960 , n. 1014);
c) insufficienza degli organici per far fronte ai servizi di istituto e di prevenzione sempre più crescenti in relazioni allo sviluppo tecnico ed
industriale del Paese;
d) disparità dello stato giuridico fra personale direttivo (statale) e subalterno (non statale) del Corpo e necessità di un riordinamento dello stato giuridico dei sottoufficiali e vigili. La citata legge pertanto prevede:
1) l'assunzione da parte dello Stato dei servizi antincenti e dei soccorsi tecnici, trattandosi di servizi connessi alla sicurezza dello Stato, e l'attribuzione dei servizi medesimi al Ministero dell'Interno ( Direzione Generale dei Servizi Antincendi) ;
2) conseguente soppressione della personalità giuridica dei Corpi dei Vigili del Fuoco;
3) nuovo stato giuridico del personale subalterno che diviene a tutti gli effetti personali civili dello Stato e che viene inscritto in un unico ruolo nazionale.
In particolare:
Il Ministero dell'Interno provvede :
a) ai servizi di prevenzione ed estinzioni incendi;
b) ai servizi tecnici per la tutela dell'incolumintà delle persone e la preservazione dei beni anche dai pericoli derivanti dall'impiego dell'energia nucleare;
c) ai servizi antincendi nei porti (legge 13 maggio 1940, n. 690).
d) ai servizi relativi all'addestramento e impiego delle unità preposte alla protezione della popolazione civile,
e) alla preparazione delle unità Antincendio per le Forze Armate.
Spettano quindi al Ministero dell'Interno:
a) l'organizzazione centrale e periferica dei servizi sopracitati;
b) gli studi sulle materie relative ai servizi stessi;
c) la determinazione degli stabilimenti e depositi obbligati a tenere un servizio antincendi e la specificazione della dotazione di personale, materiale e relative caratteristiche tecniche.
Da tutto quanto precede si rileva come sia prevalso il concetto di considerare i compiti affidati ai Vigili del Fuoco di natura squisitamente pubblica e attinenti alla sicurezza pubblica e alla difesa della vita e dei beni dei cittadini. Sono quindi essi compiti istituzionali dello Stato ai quali deve, d'ora in poi, provvedere, lo Stato medesimo attraverso suoi organi di amministrazione diretta.
Per la legge 469 i :
Servizi antincendi comprendono: Le Scuole Centrali; il Centro studi ed esperienze; il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
L'organizzazione quindi può distinguersi in :
centrale che comprende 1) La Direz. Gen. dei Serv. Antin.
2) Le Scuole Centrali
3) Il Centro Studi ed Esperienze
periferica che comprende 1) I Comandi Provinciali
2) Gli Ispettori di zona
3) i distaccamenti
4) i posti di vigilanza
La Direzione Generale dei Servizi Antincendi provvede ai servizi, all'organizzazione, agli studi più sopraelencati nonchè all'amministrazione del personale del Corpo e alla gestione finanziaria.
Le Scuole Centrali provvedono all'addestramento, alla preparazione e alla specializzazione del personale direttivo e di concetto nonchè Sottufficiali e Vigili.
Ad esse sono affidati altresì l'addestramento e la preparazione dei Vigili Ausiliari di leva ( legge 13-10-1950, n.913). Il Centro Studi ed Esperienze provvede all'esame <> , nei riguardi della prevenzioni incendi, dei materiali da costruzioni, macchinari, apparecchi e prodotti infiammabili in genere, nonchè alla prevenzione atomica. La complessità dei compiti del Centro ha reso necessario il riconoscimento ad esso di una propria individualità.
I Corpi Provinciali , a seguito della statizzazione hanno perduto la personalità giuridica e sono diventati organi periferici dell'Amministrazione diretta denominandosi Comandi.
Gli Ispettorati di Zona hanno compiti di direzione e coordinamento dell'attività dei Comandi provinciali della zona stessa, nonchè compiti ispettivi sui detti Comandi. Gli Ispettori possono altresì, in casi di gravi sinistri, intervernire e assumere la direzione e l'organizzazione delle operazioni di soccorso. I distaccamenti, i posti di vigilanza hanno lo scopo di una distribuzione capillare dei servizi del Corpo su tutto il territorio della Nazione.
CASERME - MATERIALI- PERSONALE
I Comandi provinciali hanno la possibilità di adempiere alle loro funzioni mediante :
1) le caserme: l'onere di dotare i Comandi delle caserme e degli altri locali occorenti per i servizi d'istituto spettava fino a tempo fa alle Amministrazioni Provinciali. Con legge 16-9-1960 n. 1014 tale onere è passato allo Stato. Ove i detti locali siano di proprietà della Provincia, la predetta legge stabilisce che lo Stato corrisponda ad essa un congruo affitto.
2) il materiale: il materiale destinato ai servizi antincendi ed ai soccorsi tecnici in genere, quello delle officine, laboratori, ecc ecc...di casermaggio, e ammobiliamento che già apparteneva ai Corpi passa in proprietà dello Stato.
3) le bocche da incendi stradali: per l'art. 85 della legge n. 469 la installazione e la manutenzione delle bocche da incendio continua a spettare alle amministrazioni comunali. Il Prefetto, sentito l'organo tecnico che è il Comando provinciale VV.F., fa adottare alle amministrazioni comunali i provvedimenti atti ad assicurare la disponibilità di acqua per il servizio antincendio.
4) il personale amministrativo e contabile: per il citato art. 85 permane alle amministrazioni provinciali l'obbligo di mettere a disposizione dei Comandi Provinciali detto personale.
5) il personale del Corpo Nazionale che comprende
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Tutti dipendenti dallo Stato:
a) Ispettori (carriera direttiva)
b) Coadiutori (carriera di concetto)
c) Aiutanti ( carriera esecutiva)
d) Sottuficiali - Vigili scelti - Vigili permanenti
e) Vigili ausiliari di leva ( legge 13-10-1950 n. 913)
f) Personale volontario ( senza rapporto d'impiego).
Sottuficiali, Vigili scelti e Vigili Permanenti
Il loro stato giuridico, già disciplinato dal r.d il 16-3-1942, n. 699, viene completamente modificato dalla legge n. 469 la quale prevede anzitutto la iscrizione in un unico ruolo nazionale del personale secondo il grado e l'anzianità di ciascuno degli interessati. Il personale permanente così viene ad ogni effetto considerato personale civile dell' Amministrazione dello Stato e ad esso si applicano le norme sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, salvo le particolari disposizioni di cui alla legge 469. Inoltre, nei viaggi di servizio, il personale del Corpo gode degli stessi benefici concessi agli ufficiali ed agenti di P.S. e di polizia giudiziaria circa l'uso dei pubblici trasporti statali ,provinciali o comunali (art. 16). Per far fronte ai servizi d'istituto e di prevenzione sempre più crescenti a seguito dello sviluppo tecnico ed industriale del paese e per un servizio più efficiente e immediato, l'organico dei permanenti è stato portato ad 8.000 unità e si è avuto all'incirca il raddoppio dei posti già previsti dal R.D. 16-3-1942 n. 700 per ciascun grado di sottuficiale e di vigile scelto. Il contingente massimo degli ausiliari di leva è stato portato a 2.000 unità. Il personale permanente dedica la propria attività in modo esclusivo e continuativo al servizio. La carriera di detto personale si svolge attraverso :
1) il reclutamento che avviene mediante concorso per esami al quale possono partecipare tutti i cittadini che abbiano determinati requisiti (età non inferiore a 18 anni e non superiore a 25, salvo gli aumenti previsti per i quali però si può arrivare, al massimo fino a 28 anni; buona condotta della famiglia orginaria e acquisita; 5 elementare; idoneità psicofisica ; esercizio di un mestiere ecc..). I vincitori del concorso sono nominati allievi vigili permanenti e ammessi a frequentare un corso a carattere militare e teorico pratico di addestramento professionale presso le Scuole Centrali della durata di 6 mesi.
2) L'avanzamento:
-- a vigile scelto che avviene per anzianità (cioè secondo l'ordine di ruolo) nei limiti dei posti disponibili fra i vigili che abbiano tre anni di anzianità di grado, durante i quali non abbiano riportato qualifiche inferiori a <> e punizioni di stato dopo l'ultima qualifica,
--- ad allievo sottuficiale mediante concorso per esami al quale possono partecipare:
a) per 1/5 dei posti disponibili tutti i cittadini che abbiano i requisiti per il reclutamento, ( età: fra i 18 e 32 anni, salvo gli aumenti di legge; titolo di studio di scuola media ed essere maestri d'arte, capi tecnici o operai specializzati) ;
b) per 4/5 dei posti disponibili, i vigili scelti e i vigili con cinque anni di servizio, riducibili fino a tre in relazione al titolo di studio posseduto o alla patente di mestiere conseguita,che abbiano dimostrato spiccate capacità, diligenza e buona condotta, che non abbiano subito punizioni di stato negli ultimi tre anni e, per lo stesso periodo, riportato qualifiche inferiori a << distinto>>. Le prove di esame differiscono per le due categorie di concorrenti e sono più numerose e complesse quelle previste per i cittadini che intendono entrare nel Corpo quali allievi sottuficiali. I vincitori del concorso di cui alla lettera .. a) sono ammessi a frequentare un corso per allievi sottuficiali permanenti della durata complessiva di un anno. Dopo i primi sei mesi essi vengono sottoposti ad esame, e quindi, se lo superano, inviati ai Comandi Provinciali per 90 giorni con le funzioni di vice brigadiere. Al termine di tale periodo se superato l'esperimento, gli allievi ritornano alle scuole per altri tre mesi e per gli esami finali. I vincitori del concorso di cui alla lettera b) frequentano invece un corso per allievi sottuficiali permanenti di sei mesi.
----a brigadiere che è conseguito per anzianità congiunta al merito, dopo due anni di grado, dai Vice Brigadieri che abbiano riportato non meno di << distinto>> nel biennio è dato prova di capacità professionale.
----a maresciallo di 3 classe mediante concorso per esami fra i brigadieri con tre anni di grado e qualifica di <> per detto triennio , previo parere della commisione di avanzamento.,
---- a maresciallo di 2 classe, per anzianità congiunta al merito, dopo due anni di anzianità di grado e qualifica non inferiore a << distinto>> per l'ultimo triennio.
----- a maresciallo di 1 classe, per metà dei posti disponibili, mediante concorso per esami fra i marescialli di 2 classe con due anni di anzianità di grado, qualifica non inferiore a ottimo per il biennio e nessuna punizione di stato nei due anni precendenti alla data del bando di concorso (previo parere sulle domande di ammissione da parte della Commissione di avanzamanento);
L'altra metà con il criterio dell'anzianità congiunta al merito fra i marescialli di 2 classe con quattro anni di grado, qualifica non inferiore a << ottimo>> per il quadriennio e che abbiano dimostrato spiccate qualità per esercitare le funzioni di grado superiore.
3) La cessazione del servizio
che può venire per:
raggiunti limiti di età che sono in base alle legge 2-3-1963 n.364 ; per i Vigili scelti e Vigili 53 anni; V. Brigadieri 55 anni, Brigadieri 56 anni; Marescialli di 1°, 2° 3° classe 57 anni;
per inidoneità fisica; permanente, accertata in qualunque tempo; temporanea, dopo fruito del massimo della licenza straordinaria previsto per malattia dipendente o non da causa di servizio.
per riforma: dopo 15 anni di servizio ed a seguito di inabilità permanente al servizio accertata con visita collegiale. Si conserva il diritto all'assegno in pensione.
per dimissioni: a seguito di domanda debitamente accolta. L'interessato conserva di diritto a pensione se ha 25 anni di servizio effettivo, ovvero se gli manchino cinque anni al raggiungimento dei limiti di età ed abbia prestato almeno 20 anni di servizio. Negli altri casi ha diritto all'indennità per una sola volta in luogo di pensione
per decadenza quando: 1) il dipendente perda la cittadinanza o perchè accetti incarico all'estero senza autorizzazione;
2) non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero resti assente dal servizio per un periodo superiore a 5 giorni;
3) risulti reclutato a seguito di produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
per dispensa: quando sia stata data prova di incapacità o di persistente insufficiente rendimento; nel caso viene sentita la
Commissione di avanzamento.
per licenziamento o espulsione: per motivi e con la procedura previsti dal regolamento di disciplina.
Il personale collocato a riposo per malattia può chiedere la riammissione in servizio sempre che risulti in possesso di tutti i requisiti per il reclutamento, salvo l'età che non può essere superiore agli anni 45 e vi sia vacanza nel ruolo.
RUOLO D'ONORE
Il personale collocato a riposo per mutilazioni o inabilità riportate a servizio e per causa di servizio è iscritto in apposito ruolo d'onore e può essere richiamato in servizio, in casi particolari, per incarichi e servizi compatibili con le condizioni fisiche.
NOTE CARATTERISTICHE
Per l'art. 109 della legge n. 469/1961, continuano ad applicarsi in proposito le norme contenute nel R.D. 16-3-1942, n. 699 fino alla emanazione del nuovo regolamento.
Pertanto durante il servizio e alla fine di ogni anno, al personale vengono attribuite le note caratteristiche che possono essere:
---- ottimo ( a chi ha dato speciali prove di capacità, cultura, preparazione, operosità, segnalandosi per rendimento);
---- distinto ( a chi ha lodevolmente disimpegnate le proprie funzioni);
----- buono ( a chi ha dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta);
----- mediocre ( a chi non ha dato sufficiente prova di idoneità, diligenze e buona condotta);
------ cattivo ( a chi non ha dimostrato alcuna attitudine, dilegenza e buona condotta).
Contro le note caratteristiche si può ricorrere al Ministero entro 10 giorni dalla notifica.
BENEMERENZE
Al personale possono essere concesse, durante la carriera, ricompense che sono:
1) medaglia al merito di servizio ( a coloro che si siano distinti in azioni di servizio di particolare importanza, dimostrando ardimento e zelo );
2) croci di anzianità ( per 15 anni di lodevole servizio con capacità e zelo);
3) diplomi di benemerenza ( per essersi distinti in notevoli operazioni di servizio con coraggio, capacità e zelo; oppure per 5 anni di servizio con coraggio, capacità e zelo, disciplina e speciali capacità);
4) diplomi atletici ( per essersi distinti in competizioni ginnico-sportive di speciale importanza);
5) premi in denaro ed encomi.
Le benemerenze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 sono concesse da una commissione ministeriale.
LICENZE
Gli articoli da 46 a 56 della legge n. 469 disciplinano l'argomento stabilendo che le licenze possono essere:
--- ordinarie: per 30 giorni ogni anno di servizio, in una sola volta o in più periodi, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Nel caso di rinvio o interruzione della licenza per esigenze di servizio, il dipendente può accumulare i congedi entro il primo semestre dell'anno successivo;
---- brevi: per premio e fino a 5 giorni;
---- straordinarie:
a) per morte di genitori, moglie e figli;
b) per gravi motivi personali e familiari;
c) per malattia.
Le licenze di cui alla lettera a) e b) possono avere durata massima di 30 giorni nell'anno.
Quelle per malattia non possono superare l'anno o i due anni, a seconda che trattasi rispettivamente di malattia non dipendente o dipendente da causa di servizio. L'art. 47 prevede che i dipendenti possano usufruire altresì di aspettativa per motivi di famiglia ( art. 69 D.P.R. 10-1-1957, n. 3 ) che si può ottenere su domanda, fino al massimo di un anno. Per il periodo di aspettativa il dipendente non ha diritto ad alcun assegno e detto periodo non è computato ai fini della progressione in carriera , degli aumenti periodici e del trattamento di quiescienza e previdenza. Per i periodi di licenza ordinaria, breve e straordinaria ( sia quest'ultima per morte in famiglia, per motivi personali o malattia dipendente o non da causa di servizio ) spettano tutte le competenze a carattere fisso e continuativo ( sono quindi esclusi lo straordinario, i compensi per servizi a pagamento e la mensa, essendo questa ultima gratuita quando si presta servizio). I periodi di licenza straordinaria per malattia non dipendente da causa di servizio. I periodi di licenza straordinaria per malattia non dipendente da causa di servizio sono computati per la metà agli effetti degli aumenti periodici, del trattamento di quiescienza e previdenza. I periodi di licenza straordinaria per malattia dipendente da causa di servizio sono computati per intero agli effetti di cui sopra.
MATRIMONIO
Per contrarre matrimonio è prescritta l'autorizzazione del Ministero, la quale è valida per sei mesi ed è subordinata ai requisiti di moralità e buona reputazione della sposa e della famiglia di lei. Il dipendente che sposi senza autorizzazione è licenziato, senza intervento della Commissione di disciplina.
TRATTAMENTO ECONOMICO
A tale proposito la legge n. 469 stabilisce che al personale permanente spettano le seguenti indennità:
a) stipendio o paga con relativi aumenti periodici;
b) indennità di servizio speciale;
c) indennità di servizio antincendi;
d) indennità di alloggio;
e) compensi per prestazioni straordinarie.
Sono previste altresì le seguenti indennità:
1) indennità speciale da concedere fino al 65° anno di età, al personale cessato dal servizio per limiti di età o per infermità da causa di servizio;
2) assegno annuo fino alla cessazione dal servizio per i decorati di medaglia al valore per atti di coraggio in servizio d'istituto e per la medaglia al merito di servizio;
3) indennità di missioni e trasferimento ( il personale permanente è equiparato ai gradi corrispondenti delle Forze Armate e dei Corpi militarmente organizzati). Al personale permanente spetta infine il trattamento di quiescienza, normale o privilegiato.
DOVERI DEL PERSONALE PERMANENTE
(Artt. 33 e segg. del R.D. 16-3-1942 n. 699 che per l'art. 109 della 469 continuano ad aver vigore).
Doveri che incombono al personale permanente:
1) osservare l'orario di servizio;
2) eseguire prontamente ed esattamente gli ordini;
3) prestarsi in servizio e fuori servizio con zelo, fermezza e coraggio;
4) curare la conservazione del materiale;
5) mantenere il proprio addestramento fisico e tecnico;
6) il personale deve considerarsi sempre in servizio continuo anche se non di turno e quindi tenersi sempre reperibile;
7) durante il servizio di guardia , che deve essere effettuato senza interruzione, il personale di prima partenza durante la notte può coricarsi ma vestito e con l'equipaggiamento a portata di mano;
8) durante il turno di guardia il personale è tenuto a tutti i servizi interni ed esterni alla caserma, cura e riparazione materiale ecc.;
9) le supplenze sono proibite;
10) i sottufficiali curano l'esecuzione degli ordini del Comando e degli ufficiali. Dispongono dei vigili assegnati per l'espletamento dei servizi e devono dare il migliore esempio in ogni contingenza di servizio;
11) della conservazione del materiale sono responsabili coloro che l'hanno in consegna; in caso di danno ed ove non si possa accertare l'autore, il risarcimento è posto a carico di tutto il personale in servizio nel luogo e nel tempo del danno;
12) obbligo della subordinazione ed obbedienza anche al pari grado, più anziano, incaricato dal Comando della direzione dei servizi;
13) il personale deve sempre tener conto di ogni indizio o voce di sinistri e accorrere a prestare la sua opera;
14) il personale deve abitare nel territorio del comune ove presta servizio.
OBBLIGHI MILITARI DEL PERSONALE
La legge 469 stabilisce che:
a) il personale permanente del Corpo è esonerato dal richiamo alle armi sia per istruzione che per mobilitazione;
b) il personale volontario:
1) è esonerato dal richiamo per istruzioni se in servizio da almeno tre mesi;
2) è esonerato dal richiamo per mobilitazione se ha compiuto il trentesimo anno di età.
La legge aggiunge che i vigili permanenti ed i vice brigadieri reclutati fra i cittadini possono essere esonerati dal compiere gli obblighi di leva qualora abbiano prestato servizio nel Corpo Nazionale VV.F. per non meno di 18 mesi e sempre che il Ministero della Difesa accordi nulla osta.
I DIPENDENTI DEL CORPO NAZIONALE VV.F.
QUALI UFFICIALI E AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA
L'articolo 16 della legge 13 maggio 1961, n. 469, stabilisce che << nell'esercizio delle proprio funzioni, il personale direttivo ed i sottuficiali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sono ufficiali di polizia giudiziaria; i vigili scelti e i vigili sono agenti di polizia giudiziaria>>.
E' bene sottolineare, intanto, che l'esercizio dell'attività di polizia giudiziaria richiede una lunga pratica professionale che non si può certo pretendere dal Personale del Corpo dei Vigili del Fuoco, quotidianamente impegnato in compiti altrettanto importanti e delicati.
E' consigliabile, quindi, che in presenza di reati riscontrati nell'esercizio delle proprie funzioni o sospettando che un reato sia stato commesso, il Personale del Corpo provveda, ove possibile, ad informarne i più vicini Commissariato di P.S. o Stazione Carabiniei. Ovviamente si avrà cura di assicurare la conservazione di eventuali tracce di reato che insieme alle persone delle quale si sia proceduto all'arresto o al fermo dovranno essere subito consegnate alla Polizia o all'Arma Carabinieri, facendolo constare con apposito verbale.
Polizia di sicurezza e Polizia giudiziaria.
La polizia giudiziaria va tenuta distinta dalla polizia di sicurezza; questa ha il compito di vegliare al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza ed alla incolumità dei cittadini e previene i reati intervenendo prima che si compiano.
La polizia giudiziaria, invece, ha il compito di prendere, anche di propria iniziativa, notizia dei reati, di impedire che vengono portati a conseguenze ulteriori, di assicurarne le prove, di ricercare i colpevoli e di raccogliere quant'altro possa servire all'applicazone della legge penale (art. 219 C.p.p.).
La polizia giudiziaria, quindi, svolge in genere le investigazioni preliminari e fornisce al magistrato ogni elemento di prova in ordine ai reati che sono stati commessi.
Ufficiali ed agenti di P.G.
Ai sensi dell'art. 221 del Codice di procedura penale sono Ufficiali di polizia giudiziaria ( in via permanente):
1) i Funzionari di P.S. fino al grado di Commissario Capo ( i Vice Questori, i Questori, gli Ispettori Generali Capi non sono ufficiali di P. G.);
2) gli Ufficiali dell'Arma Carabinieri ( fino al grado di Colonnello incluso ) ed i Sottuficiali;
3) gli Ufficiali del Corpo delle Guardie di P. S. (fino al grad di Colonnello incluso) ed i Sottufficiali;
4) gli Ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza ( fino al grado di Colonnello incluso) ed i Sottuficiali;
5) i graduati del Corpo degli Agenti di Custodia;
6)Il Sindaco o chi ne fa veci nei Comuni nei quali non vi sia alcuno dei predetti ufficiali di polizia giudiziaria.
Sono agenti di polizia giudiziaria ( in via permanente):
I Carabinieri, le guardie di finanza, le guardie di pubblica sicurezza, gli agenti di Custodia, le guardie delle provincie e dei comuni.
Sono ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio a cui sono destinate e secondo le attribuzioni ad esse conferite dalle leggi e dai regolamenti, tutte le altre persone incaricate di ricercare ed accertare determinate specie di reati.
Per quest'ultima categoria, quindi la qualità di ufficiale o di agente di P.G. è ristretta ai limiti dello specifico servizio, secondo le attribuzioni conferite dalle leggi e dai regolamenti (Esempio: Ispettori delle Ferrovie - Ispettori delle Poste - Ufficiali Sanitari, ecc.).
Subordinazione della P. G.
La polizia giudiziaria fa capo al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello e, nel circondario, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria debbono altresì eseguire gli ordini del Giudice Istruttore del Pretore.
Il Procuratore Generale ha il potere di applicare speciali sanzioni disciplinari a carico degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
Notizia del reato
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, a norma dell'articolo 2 del Codice di procedura penale, debbono fare rapporto di ogni reato del quale vengono comunque a conoscenza, salvo che si tratti di reato punibile a querela dell'offeso.
Il rapporto è presentato, senza ritardo, al Procuratore della Repubblica o al Pretore.
Il rapporto espone succintamente il fatto con tutte le circostanze possono interessare il procedimento penale, dà notizia di tutti gli elementi di prova raccolti e, quando possibile, contiene le generalità di chi è indicato come reo, della persona offesa dal reato e dei testimoni o quant'altro valga alla loro identificazione.
Obbligo del segreto
Per l'art. 230 del C.P.P. gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti di polizia giudiziaria compiuti ed i loro risultati.
Arresto, fermo ed atti di polizia giudiziaria
1) - Arresto:
può essere obbligato o facoltativo secondo che la legge faccia obbligo od attribuisca la facoltà di trarre in arresto chi commette un reato.
a) E' obbligatorio l'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto per il quale da legge stabilisce la pena della reclusione superiore al massimo a tre anni o l'ergastolo ( art. 235 C.p.p.).
b) E' facoltativo l'arresto di chi è sorpeso nella flagranza o quasi flagranza di un delitto per il quale legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni (art. 236 C.p.p).
( E' da considerato in stato di flagranza colui che è sorpreso nell'atto di commettere il reato. Si considera pure in stato di flagranza (quasi flagranza) chi, immediatamente dopo aver commesso il reato è inseguito dalla Forza pubblica, dall'offeso del reato o da altre persone oppure è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso poco prima il reato (art. 237 C.p.p.).
2) Fermo
Quando vi è fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere al fermo di persone gravemente indiziate di reato per il quale sia obbligatorio il mandato di cattura ( artt. 238-253 C.p.p. - esempio: omicidio - rapina aggravata, ecc.) - Occorre dunque che:
- si tratti di persona a carico della quale esistono gravi indizi di colpevolezza;
- che tale reato sia previsto tra quelli per i quali è obbligatoria la emissione del mandato di cattura;
- che vi sia fondato sospetto di fuga.
Se il fermo è stato operato da un agente di P.G. il fermato va subito presentato ad un ufficiale di polizia giudiziaria il quale ha l'obbligo di darne immediatamente notizia al Procuratore della Repubblica od al Pretore indicando il giorno, l'ora ed i motivi dell'avvenuto fermo. Ovviamente, il fermato deve essere subito posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.
3) - Perquisizioni - ispezioni - interrogatorio sommario
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nella flagranza del reato, possono procedere a persequisizioni personali o domiciliari (art. 224 C.p.p); quando vi è urgenza di raccogliere le prove del reato o di conservarne le tracce possono procedere a sommario interrogatorio dell'arrestato, a sommarie informazioni testimoniali e ai necessari atti di ricognizione, ispezione e confronto (art. 225 C.p.p).
Delitti particolarmente interessante i Vigili del Fuoco
I delitti che, in modo particolare, possono interessare i Vigili del Fuoco nell'esercizio delle loro funzioni sono quelli contro l'incolumità pubblica e cioè: incendio; inondazione; frane; valanghe; naufragio o disastro aviatorio; disastro ferroviario; crollo di costruzioni; fabbricazione o detenzione di materie esplodenti; sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni sul lavoro ( Titolo VI - Capo I - artt. 423 e seguenti del Codice Penale).
E' evidente però, nell'esercizio proprie funzioni il Personale del Corpo dei Vigili del Fuoco può venire a conoscenza di qualsiasi altra specie di reato ed in quanto i suoi componenti sono ufficiali ed agenti di P.G., hanno gli obblighi che da tale qualifica derivano.
Tutela penale del Personale del Corpo dei Vigili del Fuoco
Poichè i componenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,nell'esercizio delle loro funzioni , rivestono la qualifica di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, essi sono considerati pubblici ufficiali agli effetti della legge penale (art. 357 C.p) ; in quanto tali sono protetti più efficacemente da parte dello Stato che sanziona pene più gravi per delitti commessi dai privati contro di loro (esempio : violenza, minaccia, resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale ). La qualità di pubblico ufficiale impone, però , una rigida osservanza della legge che commina pene più gravi nel caso che essi si rendano responsabili di reati.
Il Capo I, Titolo II, libro II del Codice Penale indica, poi, i delitti commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (peculato - malversazione a danno di privati - concussione - corruzione - abuso di ufficio - interessi privati in atti di ufficio, ecc.).
ATTRIBUZIONE DEI COMANDI PROVINCIALI VV.F.
Tutto il servizio pubblico di prevenzione, estinzione incendi e l'apporto dei soccorsi tecnici in genere è assunto nell'ambito dell' intera Provincia, dal Comando provinciale VVF. che vi provvede col contingente principale avente sede nel capoluogo e con quello dei distaccamenti e dei posti di vigilanza.
Il servizio dei soccorsi tecnici implica essenzialmente:
1) l'opera tecnica di soccorso in occasione d'improvvisa e minacciante rovina di edificio, di piene, d'alluvioni o di altra calamità pubblica.
2) La rimozione di eventuali ostacoli che intralcino la circolazione stradale.
3) L'intervento in tutti i casi in cui l'opera dei VV.F. può tornare utile alla salvezza delle persone e delle cose.
Tale servizio si limita ai compiti di ca
rattere strettamente urgente e cessa col subentrare degli organi tecnici competenti ( Genio Civile , Polizia Stradale, Uffici Tecnici Provinciali, Comunali e simili). A tale servizio se ne affiancano però altri che, obbligatori o richiesti , non hanno carattere di urgenza , come per esempio tutte le visite e gli speciali servizi di prevenzione incendi (vigilanza o ispezione nei locali di pubblico spettacolo, visite tecniche per il rilascio di licenze, soccorso a richiesta di privati).
Nel primo caso ricorre quindi al concetto dell'urgenza cioè la necessità di tutelare l'incolumità delle persone e la salvezza delle cose dalla minaccia di un pericolo imminente. I relativi servizi sono per tanto gratuiti perchè rispondenti a fini istituzionali del Corpo. Nel secondo caso l'elemento dell'urgenza non ricorre ed i relativi servizi sono a pagamento.
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA ( R.D. 16-3-1942, n. 701)
(agenti vigente ai sensi dell'art. 109 della legge n. 469)
L'art. 1 del Regolamento di disciplina ripete che il compito del Corpo Nazionale VV.F. è quello della tutela della vita delle persone e della salvezza delle cose.
Gli appartenenti al Corpo devono quindi considerare il proprio stato non quale mestiere o professione, ma come missione per l'esercizio della quale è necessario che essi posseggano le migliori virtù quali l'ardimento, la saldezza del corpo e dello spirito, altruismo, abnegazione e sprezzo del pericolo.
E' altresì necessario, per il conseguimento degli scopi del Corpo, che le volontà dei singoli siano unificate sotto la volontà delle autorità direttive.
Da ciò nasce la necessità della disciplina che si fonda sulla subordinazione, cioè sulla sottomissione di ciascun grado ai gradi superiori e sulla esatta osservanza dei doveri che da essa risultano.
Primo fra questi doveri è l'ubbidienza dovuta al superiore, che deve essere pronta, rispettosa e assoluta.
Sulla ubbidienza e sulla subordinazione poggia quindi il concetto della disciplina, la quale va definita non come forzata coercizione della volontà , ma come elevazione dello spirito alla compressione che si opera per superiori necessità e con il convincimento che la subordinazione è la base della coesione e della efficienza di un organismo.
Tutte le mancanze devono essere punite e ogni superiore ha:
1) il diritto ----- dovere di rimproverare e punire l'inferiore che manchi;
2) ma anche il compito di prevenire le mancanze e di evitare ciò che possa provocarle.
Al superiore si richiede quindi : la fermezza del carattere, l'esempio.
L'intervento punitivo deve: --- ridestare il sentimento del dovere in chi manca, essere pronto e tempestivo,
---- tener conto dei precedenti e della sensibilità di chi ha mancato,
---- verificarsi dopo che la mancanza sia stata contestata.
Le punizioni possono essere: non di stato , di stato ( a seconda che producano o non, effetti sulle note di qualifica, sugli avanzamenti, sugli scatti di stipendio, sul rapporto di impiego; che producano cioè o non, effetti sullo stato giuridico del dipendente ).
Le punizioni non di stato sono: rimprovero semplice , consegna : per i sott., vig. scelti e vigili permanenti
Le punizioni non di stato sono: rimprovero semplice : per i sott., vig. scelti, e vigili volontari
Il rimprovero semplice può essere inflitto da ogni ufficiale o sottufficiale di grado superiore a quello del punito, per pigrizia, neglienza, disattenzione in servizio o nella persona, lieve insubordinazione, modi sconvenienti con estratti e colleghi. La consegna consiste nella privazione dei turni di riposo fino a tre.
Per il rimprovero e la consegna è prevista la preventiva contestazione verbale e non è ammesso gravame.
Le punizioni di stato per il personale permanente sono: la riduzione dello stipendio o paga, inflitta dal Comandante; la sospensione dal grado con privazione dello stipendio o paga; il rimprovero solenne; il licenziamento; l'espulsione ; sono inflitte dal Prefetto, su parere della commissione di disciplina.
La commissione di disciplina è composta : - da un funzionario di Prefettura di grado almeno pari a quello del Comandante ; Presidente
- dal Comandante Provinciale; Componenti
- da un Ufficiale o Sottuficiale di grado non inferiore all'incolpato; Componenti
- da un funzionario di Prefettura. Segretario
Svolgimento del procedimento disciplinare: - comunicazione al Prefetto dell'infrazione, con gli atti e gli accertamenti, fatta dal Comandante;
- il Prefetto dispone la contestazione degli addebiti, provvede ad ulteriori eventuali accertamenti e rimette gli atti
alla Commissione di disciplina;
- la Commissione dispone eventuali ulteriori accertamenti e decide la trattazione orale;
- l'incolpato ha dieci giorni di tempo dalla comunicazione delle contestazioni per presentare
le sue discolpe;
- terminati gli accertamenti, l'incolpato ha diritto di prendere visione e copia degli atti del
procedimento;
- il Segretario della Commissione di disciplina deve dare avviso all'incolpato del giorno della
trattazione orale del procedimento;
- l'incolpato ha diritto di essere sentito;
- chiusa la trattazione orale, il presidente riassume e la Commisione procede alle proprie
risoluzioni;
- la punizione o il proscioglimento sono disposti con decreto del Prefetto;
- il provvedimento deve essere comunicato all'interessato entro cinque giorni dalla sua data.
Punizioni di stato - Ricorsi - Riapertura procedimento disciplinare , Procedimento penale e procedimento disciplinare.
1) Riduzione stipendio o paga: consiste nella trattenuta di una quota mensile, non superiore ad un quinto dello stipendio o paga e per un periodo da uno a sei mesi.
2) Sospensione dal grado con privazione dello stipendio o paga: consiste nell'allontamento dal servizio da uno a sei mesi ( con divieto di indossare la divisa e conseguente privazione delle indennità; sono previsti in questo caso gli assegni alimentari per la moglie e i figli minorenni).
3) Rimprovero solenne: è un mezzo morale per richiamare il punito al dovere, prima di infliggergli punizioni ben più gravi.
Il rimprovero viene letto nella sede della Caserma, dinanzi ad una rappresentanza di Ufficiali, Sottufficiali, vigili scelti e vigili di grado uguale o superiore al punito. Insieme al rimprovero possono essere inflitte le punizioni di cui al numero 1 e 2.
4) Licenziamento: comporta la cancellazione dai ruoli del dipendente.
5) Espulsione: comporta anch'essa, come il licenziamento, la cessazione del rapporto di impiego, ma è più grave del licenziamento per il suo significato per il suo significato morale e per eventuali ulteriori conseguenze che possono derivare al punito, quale, per esempio la privazione del diritto a pensione.
Contro qualsiasi punizione è data la possibilità di ricorrere in via gerarchica e cioè --- al Prefetto, contro le punizioni inflitte dal Comandante, entro trenta giorni dalla comunicazione; -----al Ministero, avverso le punizioni inflitte dal Prefetto, sempre entro trenta giorni dalla comunicazione. -------se in caso di assoluzione , emergano nuovi fatti o prove che facciano presumere la colpa del dipendente; ------- se, nel caso di sanzione già inflitta, emergano nuovi fatti o prove che facciano prese.
La riapertura del procedimento disciplinare; ------- se, in caso di assoluzione, emergano nuovi fatti o prove che facciano presumere la colpa del dipendente; ------------------se nel caso di sanzione già inflitta emergono fatti o prove che facciano presumere una maggiore colpa; se il dipendente, la vedova o i figli minorenni di lui che abbiano diritto a pensione, adducano fatti nuovi che fanno ritenere applicabile una minore sanzione, ovvero dichiarabile il proscioglimento.
Se la riapertura porta al proscioglimento o alla applicazione di una sanzione meno grave, il dipendente ha diritto agli stipendi o paghe non percepite; altrettanto vale per la vedova o i figli minorenni che abbiano richiesto la riapertura.
Qualora la mancanza abbia dato luogo a denuncia dell'autorità giudiziaria, il procedimento disciplinare rimane sospeso fino alla conclusione di quello giudiziario.
Se il dipendente viene sottoposto a procedimento penale, questi --- viene immediatamente sospeso dalle funzioni e dagli assegni per tutto il periodo del procedimento, se contro di lui sia stato spiccato mandato di cattura. Può essere sospeso anche senza che sia intervenuto mandato di cattura, tenuto conto del reato ascritto.
La sentenza di condanna, passata in giudicato, per delitto doloso, ad oltre 15 giorni di reclusione comporta l'espulsione dal Corpo con decreto del Prefetto e senza parere della Commissione di disciplina.
Il dipendente è riammesso in servizio, con diritto al riacquisto dell'anzianità e degli stipendi non percepiti, se prosciolto in istruttoria o assolto in giudizio. 1) perchè il fatto imputato non esiste ;
2) perchè il fatto esiste, ma è escluso che il dipendene vi abbia partecipato.
In tutti gli altri casi (assoluzione perchè il fatto non costituisce reato, per insufficienza di prove ecc..) il dipendente viene successivamente sottoposto a procedimento disciplinare , salvo che risulti che non abbia commesso il fatto o non vi abbia partecipato.