Ass. Naz. AVVA

 
 
Ass. Naz. allievi vigili volontari ausiliari

 

STATUTO

 STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLIEVI VIGILI VOLONTARI AUSILIARI ”
 
 
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
 
Articolo 1
E’ costituita l'associazione di volontariato denominata “ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLIEVI VIGILI VOLONTARI AUSILIARI” ai sensi della legge 460/97 art. 10 che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale e non ha fini di lucro.
 
Articolo 2
L'associazione ha sede attualmente in Calderara di Reno (Bo) Via Castaldini 12 presso l’abitazione del  sig. Romano Malavasi, non costituisce né costituirà per quest’ultimo alcuna responsabilità civile, amministrativa o di qualsiasi altra natura, né obbligherà lo stesso ad alcuna obbligazione, anche di fare o non fare, né nessun onere potrà essere richiesto o potrà essere addebitato al sig. Romano Malavasi. L’Associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.
La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.
L'attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti che l'organizzazione fisserà annualmente.
L’associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.
 
Articolo 3
La durata dell'Associazione è illimitata.
 
OGGETTO
 
Articolo 4
“ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI VOLONTARI AUSILIARI” è un'Associazione di volontariato che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di promozione e solidarietà sociale a favore dei soci e della collettività. È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestioni nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Ogni risorsa ed ogni eventuale avanzo di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali.
L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.
L’Associazione ha scopo di:
Perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei confronti dei Vigili volontari Ausiliari, nonché dei Vigili del Fuoco in pensione, caduti in disgrazia per ragioni fisiche, economiche, sociali e familiari, nonché di altre persone svantaggiate allo stesso modo;
a) - Promuovere e cementare i vincoli di amicizia e di colleganza tra tutti i Vigili del Fuoco sia in pensione che in servizio attraverso l’organizzazione di raduni nazionali;
b) - Valorizzare i valori di solidarietà sociale tra gli uomini, il ricordo delle tradizioni del Corpo dei Vigili del Fuoco, la memoria storica dei caduti nell’adempimento del proprio dovere attraverso l’organizzazione di mostre sulle grandi       emergenze (terremoti, alluvioni, malattie epidemiche) che hanno visto il lavoro dei vigili accanto e in aiuto alla popolazione civile;
c) - Svolgere attività di informazione tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente e delle cose di valore storico artistico durante le manifestazioni;
d) - Svolgere attività sociale di beneficenza e di sostegno in favore di cittadini e popolazioni colpiti da eventi calamitosi;
e) - Esercitare un ruolo propositivo nei rapporti con gli enti pubblici e con le amministrazioni pubbliche locali, per la migliore realizzazione dei propri fini istituzionali.
 
2° - Per realizzare le proprie attività l’associazione potrà collaborare con altri enti ed associazioni, con finalità analoghe o comunque compatibili con quelle dell’associazione.
3° - L’Associazione potrà inoltre ricevere contributi, erogazioni liberali e sovvenzioni di ogni genere da soggetti pubblici e privati, e potrà altresì svolgere ogni attività idonea a raccogliere risorse finanziarie utili al raggiungimento dello scopo sociale, nel rispetto delle disposizioni di legge.
4° - Le attività di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) vengono svolte avvalendosi esclusivamente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci. L’Associazione Nazionale Vigili Volontari Ausiliari e i suoi appartenenti non possono svolgere o gestire in proprio attività che risultino in contrapposizione a quelle dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale o di sua specifica competenza.
5° - l’Associazione ha disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative che sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo e che escludono espressivamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
6° - L’associazione potrà gestire un sito internet che rappresenti l’Associazione ed attraverso il quale promuovere le proprie iniziative;
7° - L'Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.
 
SOCI
 
Articolo 5
Possono far parte dell’Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale in principal modo tutte le persone che hanno fatto in qualsiasi tempo il corso per gli Allievi Vigili Volontari Ausiliari, sia quelli che, finito il corso, non siano entrati nel corpo Nazionale Vigili del Fuoco, sia quelli che nello stesso abbiano fatto o stiano facendo carriera e tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividano le finalità e che intendono partecipare alle attività sociali mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.
 
I soci, possono essere:
 
- Soci Fondatori
Sono Soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell’ ambiente associativo.
 
- Soci Operativi
Sono Soci Operativi le persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando una attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.
 
- Soci Onorari
Sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli Enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.
 
- Soci Sostenitori o Promotori
Sono Soci Sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.
 
Articolo 6
Tutti i soci hanno apri diritti e doveri. Tutti i soci, in specie, hanno diritto di partecipare all’elettorato attivo e passivo dell’associazione; tutti i soci sono obbligati ad osservare il presente statuto ed ogni regolamento attuativo eventualmente approvato, nonché il portato delle delibere degli organi, partecipare, attivamente, alla vita associativa. È esclusa espressamente ogni forma di partecipazione temporanea nell’Associazione. È esclusa espressamente la possibilità di trasferimento della quota associativa.
I soci hanno l’obbligo di versare la quote associative stabilite dal Comitato Esecutivo; i soci possono recedere dall’associazione ma sono tenuti al pagamento delle quote già deliberate al momento del recesso. Il mancato pagamento delle quote entro i limiti previsti può essere motivo di esclusione del socio che dovrà essere....................
  
Articolo 7
La qualità di Socio si perde per:
- Decesso.
- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Gli associati che abbiano, comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.
 
RISORSE ECONOMICHE
 
Articolo 8
Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:
  1. Dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
  2. Da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
  3. Da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che Soci, non soci, Enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
  4. Contributi di Organismi Internazionali;
 Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.
 
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
 
Articolo 9
Sono organi dell'Associazione:
a) - L’assemblea Generale
b) - Il Consiglio direttivo
Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento della carica.
 
ASSEMBLEA DEI SOCI
 
Articolo 10
L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazione prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti gli associati. L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria
L'assemblea è il massimo organo deliberante.
In particolare l'assemblea ordinaria ha, il compito:
a) - Delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione;
b) - Delibera su tutte le questioni sottopostale dal Consiglio Direttivo;
c) - Approva entro il 31 maggio di ogni anno il rendiconto consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
d) - Nomina i membri del Consiglio Direttivo ed ,eventualmente, il Presidente e il Vice Presidente.
L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno.
In via straordinaria, si riunisce per iniziative del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di ...........................
 
Articolo 11
L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci.
La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata amano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax o posta elettronica. Nella convocazione dovranno esse- re specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.
 
Articolo 12
Hanno diritto di intervenire all'assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.
 
Articolo 13
Ogni Socio ha diritto a un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea, in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il nu- mero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in sua assenza dal Vice- presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un Presidente eletto dall’Assemblea.
Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'Assemblea.
I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.
Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.
Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.
 
CONSIGLIO DIRETTIVO
 
Articolo 14
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici incluso il Presidente che è eletto direttamente dall’Assemblea. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinandone di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.
Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il rendiconto dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai Soci.
Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più Consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.
 
Articolo 15
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario. Sarà facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un eventuale apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.
Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.
 
Articolo 16
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o i Soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.
In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.
Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.
 
Articolo 17
Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.
Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta: a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica o telegramma.
L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.
 
Articolo 18
Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
La riunione è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.
Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
 
Articolo 19
Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il rendiconto dell'Associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal Segretario.
 
Articolo 20
Il Presidente è eletto dall’Assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.
Il Presidente assume, nell’interesse dell’Associazione, tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.
Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione. In particolare compete al Presidente:
a) - Predisporre le linee generali del programma delle attività annuali e a medio termine dell’Associazione;
b) - Redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione;
c) - Vigilare sulle strutture e sui servizi dell’Associazione;
d) - Determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’Associazione e gli Associati;
e) - Emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell’Associazione.
Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi.
Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso e’ sostituito dal Vicepresidente.
 
PROBIVIRI
 
Articolo 21
L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica cinque anni, a cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli Associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.
 
COLLEGIO DEI REVISORI
 
Articolo 22
L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere il Collegio dei Revisori dell’Associazione composto da tre membri effettivi e due supplenti che dura in carica cinque anni.
Il collegio dei revisori è nominato dall’Assemblea e ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, di verificare e controllare l’operato del Consiglio Direttivo dell’Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il Collegio potrà altresì indirizzare al Presidente e ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto. Il compenso ai membri del Collegio dei Revisori, solo se non soci, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.
 
ESERCIZIO SOCIALE
 
Articolo 23
Gli esercizi sociali si chiudono il, 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il rendiconto che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
 
SCIOGLIMENTO
 
Articolo 24
Lo statuto/atto costitutivo prevede espressamente l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, organismo istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000 (in G.U. n. 229 del 30 settembre 2000), salvo diversa destinazione imposta dalla legge, come impone la lettera f) della norma citata.
 
NORME FINALI
 
Articolo 25
Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme e i principi del codice civile.
 
 

LOGO E MOTTO

                                                            Visualizza l'immagine nelle dimensioni originali       INCONTRARSI E RICORDARE
                                                                                                                            
  

ESTRATTO DELL'ATTO COSTITTUTIVO 

 
Oggi, lì 24 marzo 2016, in Calderara di Reno - Bologna, Via Crocetta n.3 si sono riuniti i sottoscritti signori:
BALDI C. - BOLELLI GF. - CASSANI M. - GHEDINI R. - MACCAFERRI E. - MALAGUTI G. - MALAVASI R. - MATTARELLI V. - MENARINI M. - MONDUZZI S. - ORSI M. - PASSUTI L. - PAVIGNANI O. - RUSTICALI M. - VENTURA V. - ZANOTTI F. con la volontà di costituire un’associazione di volontariato senza fini di lucro.
I presenti chiamano a Presiedere la riunione il Sig. MALAVASI ROMANO il quale a sua volta nomina suo Segretario il Sig. ORSI MAURO.
Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione che sarà retta secondo le norme stabilite dallo statuto che si allega al presente atto quale parte integrante.
Lo Statuto stabilisce in particolare che l’adesione alla associazione è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è escluso ogni scopo di lucro.
I presenti deliberano che l’associazione venga chiamata ANAVVA (Associazione Nazionale Allievi Vigili Volontari Ausiliari), con sede a Lippo di Calderara di Reno BO (40012) via Castaldini, 12 e nominano i sotto elencati Signori, quali componenti il primo consiglio direttivo che rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea elettiva.
 
CASSANI MAURIZIO - GHEDINI RINO - MALAVASI ROMANO - ORSI MAURO - PASSUTI LUCIANO - PAVIGNANI ORAZIO - RUSTICALI MAURIZIO
 
Inoltre deliberano che il primo esercizio terminerà il 31 marzo 2017 e che la quota di iscrizione sociale  è fissata in € 20,00 (Venti) procapite; inoltre deliberano il motto “INCONTRARSI E RICORDARE” e il logo allegato.
 

In data 22/04/2016 registrato “l’atto costitutivo - lo statuto - il logo - il motto“ all’Agenzia dell’Entrate di Bologna - CF 91388930371
 

 CONSIGLIO DIRETTIVO

 
Il 1° Consiglio direttivo è così composto: 
Presidente Romano Malavasi 34° corso
V. Presidente Mauro Orsi 35° corso
Segretario Maurizio Cassani 35° corso
Tesoriere Rino Ghedini 34° corso
Consiglieri Maurizio Rusticali 76° corso
  Orazio Pavignani 75° corso
  Luciano Passuti 35° corso
 
Rinnovo consiglio direttivo 26/01/2019: 
Presidente Mauro Orsi  35° corso
V. Presidente Ventura Valter 59° corso
Segretario Maurizio Cassani 35° corso
Tesoriere Rino Ghedini 34° corso
Consigliere Gabriele Malaguti 39° corso